Le FFS acquistano annualmente merci, servizi e prestazioni edili su larga scala: dagli scambi ai treni, fino ai servizi di pulizia. In questo ambito è necessario tenere conto del diritto in materia di appalti pubblici, specialmente per quanto riguarda economicità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.
Per quanto riguarda gli acquisti, le FFS devono attenersi alle norme del diritto in materia di appalti pubblici stabilite nella legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) e nell’ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub). Tali norme garantiscono che il denaro dei contribuenti venga impiegato in modo economicamente efficiente, che ci sia concorrenza e che le procedure per le gare d’appalto siano trasparenti e avvengano senza discriminazioni.
Fondamentalmente, il diritto in materia di appalti pubblici per le FFS vale per i contratti con fornitori di prestazioni esterni, se il loro valore supera determinate soglie e se la prestazione è attribuibile all’attività di settore delle FFS. Esempi tipici che riguardano le FFS sono le commesse edili (ad es. gallerie, binari), gli ordini di consegne (ad es. materiale rotabile) e le prestazioni di servizi (ad es. pulizia nei treni). Il trasporto merci su binari, e quindi anche la FFS Cargo SA, è escluso dall’assoggettamento al diritto in materia di appalti pubblici.
Il tipo di procedura dipende dal valore della commessa e dal tipo di prestazione.
Procedura d’aggiudicazione | Ordine di consegna | Prestazione di servizi | Prestazione edile |
|---|---|---|---|
Procedura di pubblico concorso / selettiva | Da 640 000 | Da 640 000 | Da 8 000 000 (procedura di appalto nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali) |
Procedura mediante invito | Da 150 000 | Da 150 000 | Da 300 000 |
Procedura per incarico diretto | Meno di 150 000 | Meno di 150 000 | Meno di 300 000 |
In una procedura di gara d’appalto le FFS valutano tutte le offerte secondo gli stessi criteri evitando, quindi, la possibilità che un singolo offerente possa essere favorito.
Per ogni bando le FFS stabiliscono come vengono verificate e valutate le offerte. Nella maggioranza dei casi, le FFS verificano le offerte inoltrate secondo il procedimento seguente.
- Verifica formale: inoltro entro il termine stabilito e completezza della documentazione.
- Verifica dell’idoneità: adempimento dei criteri di idoneità obbligatori.
- Requisiti minimi: adempimento dei requisiti minimi obbligatori.
- Il mancato adempimento della verifica formale, della verifica dell’idoneità o dei requisiti minimi comporta l’esclusione.
- Verifica di aggiudicazione: valutazione secondo criteri di aggiudicazione definiti per determinare l’offerta più vantaggiosa in termini economici.
Le FFS valutano le offerte sulla base di criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni quali prezzo, qualità, sostenibilità ecc., definiti e ponderati nella documentazione del bando relativa al progetto. Le FFS devono definire i criteri in modo che l’offerta più vantaggiosa in termini economici possa essere determinata secondo LAPub/OAPub.
Le FFS definiscono ponderazione e criteri di aggiudicazione a seconda dell’oggetto dell’appalto pubblico. Secondo il diritto in materia di appalti pubblici i criteri vengono pubblicati nella procedura libera o in quella selettiva all’interno della documentazione del bando. Non sono ammesse modifiche successive che potrebbero falsificare la competitività. È possibile contestare un bando tramite reclamo.
La valutazione delle FFS avviene in modo trasparente sulla base dei criteri di aggiudicazione definiti nella documentazione del bando e della loro ponderazione. Per garantire che la valutazione rimanga indipendente e obiettiva, le FFS impiegano figure indipendenti e qualificate sul piano tecnico. Valgono regole chiare. La valutazione segue il relativo meccanismo pubblicato (ad es. punti o note con ponderazione) e viene documentata, in modo che le decisioni siano comprensibili e motivate.
No. Le FFS comprendono che l’opinione pubblica desideri avere una visione più approfondita delle valutazioni, soprattutto in caso di importi ingenti o di aggiudicazioni controverse. Tuttavia, è possibile che valutazioni dettagliate contengano informazioni commerciali riservate dei fornitori. La condivisione di tali informazioni non è consentita per legge. A seguito della decisione di aggiudicazione, in caso di necessità, le FFS informano in modo riassuntivo gli offerenti partecipanti sui risultati della valutazione tramite una riunione a conclusione della procedura.
Il Consiglio d’amministrazione viene informato sullo stato di acquisti ingenti: in caso di investimenti particolarmente cospicui o elevati, il Consiglio d’amministrazione decide in merito all’autorizzazione del credito. Né il Consiglio d’amministrazione né il CEO intervengono nelle singole decisioni di aggiudicazione.
No. Le FFS non possono preferire un offerente svizzero durante un bando. Il diritto in materia di appalti pubblici esige trattamento paritario e vieta la discriminazione. Non è consentito preferire un offerente svizzero anche perché violerebbe gli accordi internazionali in materia di appalti pubblici.
Tuttavia, è consentito alle FFS tenere conto di aspetti regionali o locali, se sono oggettivamente motivati e proporzionati, ad esempio disponibilità di servizio e manutenzione oppure tempi di intervento brevi per motivi di esercizio o di sicurezza. Gli offerenti esteri possono soddisfare questo requisito ad esempio tramite una succursale o un punto di assistenza in Svizzera.



