Dal 1° gennaio 2021, il congedo di paternità di due settimane e il congedo pagato per l’assistenza a breve termine di famigliari saranno disciplinati dal Codice delle obbligazioni (CO). Le FFS hanno concordato con le parti sociali l’attuazione delle modifiche di legge nel CCL delle FFS e di FFS Cargo al 1° gennaio 2021.
Ora vi è il diritto a un congedo pagato fino a tre giorni per motivi famigliari invece dei due giorni precedenti. In situazioni straordinarie, il congedo può essere prolungato di un giorno dal dirigente (CCL, allegato 6, cifra 5, lett. g).
Per quanto riguarda il congedo di paternità, la nuova situazione giuridica prevede che dieci dei venti giorni di congedo debbano essere presi entro sei mesi in modo che non scadano. Gli altri dieci giorni di congedo di paternità possono essere presi entro dodici mesi (CCL, allegato 6, cifra 5, lett. b).
CCL FFS Cargo | Nuovo dal 1° gennaio 2021 | |
|---|---|---|
Allegato 6: cifra 5 Congedo pagato | Entità | Concessione successiva |
b. Nascita di un figlio (paternità) I parti gemellari sono considerati come un’unica nascita | 10 giorni 10 giorni | entro 6 mesi entro 12 mesi |
g. Assenza per motivi familiari come: - cura da prestare a causa di un infortunio o di una malattia improvvisa; - presenza al letto di morte. Il congedo può essere prolungato | Fino a 3 giorni per singolo caso Al massimo 1 giorno | No |
Le nuove disposizioni si applicano ai casi e alle nascite a partire dal 1° gennaio 2021.
Le modifiche saranno visibili nel




